La tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità nella Costituzione italiana
Con la definitiva approvazione alla Camera dei Deputati della Proposta di Legge costituzionale che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione, l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi entrano finalmente nel lessico costituzionale e la loro tutela diventa valore fondante della Repubblica italiana.
L’articolo 9 viene così modificato.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
L’articolo 41 assume questa nuova forma.
L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
Le modifiche introdotte dal Progetto di legge costituzionale approvato, inoltre, stabiliscono una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali negli Statuti speciali delle Regioni Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta e delle Province del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia.