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Decreto Sicurezza, sanzioni più aspre per chi subappalta

Nuovi adempimenti previsti dalla legge di conversione del DL sicurezza, aumento della pena da 1 a 5 anni di reclusione per i subappaltatori illeciti

Con 163 voti favorevoli, 59 contrari e 19 astensioni, è stata approvata la legge di conversione del DL sicurezza in Senato, tante le novità introdotte. Il Decreto ha ampliato la platea dei destinatari della segnalazione di inizio attività dei cantieri e ha previsto sanzioni più severe per chi fa ricorso a subappalti illeciti. Nel DL viene inserito anche il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili, modificando il Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza). La norma precedente prevedeva, invece, una notifica preliminare, prima dell'inizio dei lavori, da inviare all'azienda unità sanitaria locale e alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competenti. Il prefetto, comunque, aveva già assunto, con il codice antimafia (Dlgs 159/2011) funzioni per l'espletamento delle procedure di prevenzione di infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti; tra queste il potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.  

La modifica più incisiva dell’articolo 25 del Decreto Sicurezza riguarda l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori e dei subappaltatori, che facciano ricorso, illecitamente al subappalto. Il DL sicurezza trasforma i reati in questione da contravvenzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto. Inasprimento della pena, quindi, vale sia nei confronti degli appaltatori che dei subappaltatori e dell'affidatari del cottimo. Il provvedimento modifica la Legge 1982/646 che, nella formulazione vigente prima del Decreto, puniva con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concede, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del committente.  Inoltre, era prevista l'applicazione della pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo anche nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo.