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Pannelli fotovoltaici sui tetti o in giardino, senza permessi

Il governo punta al contenimento dei costi in bolletta con l'alleggerimento burocratico delle installazioni fotovoltaiche.

Sarà considerata manutenzione ordinaria e non subordinata alla richiesta di permessi, l'installazione e l'utilizzo di pannelli fotovoltaici in casa, così il governo punta alle rinnovabili, incentivando dunque il contenimento dei costi in bolletta che tanto stanno gravando sulle tasche degli italiani. Un impianto fotovoltaico domestico, infatti, permette un risparmio in media di 1.500 euro all'anno sulle bollette rispetto al prelievo di energia elettrica dalla rete. 

Tutto questo accade per effetto del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 dal titolo:  “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.50 del primo marzo 2022.

L’installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici (o termici) sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli previsti dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (DLgs 22 gennaio 2004, n. 42). I privati dovranno unicamente richiedere l'allaccio al contatore ad Enel. Il testo recita così:

Art. 9 
Semplificazioni per l'installazione 
di impianti a fonti rinnovabili 
Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di  accisa
sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalita',  di
impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici,  come  definiti
alla voce 32 dell'allegato A al regolamento  edilizio-tipo,  adottato
con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20  ottobre  2016,
n. 125/CU, o su strutture  e  manufatti  fuori  terra  diversi  dagli
edifici e la realizzazione delle opere  funzionali  alla  connessione
alla rete elettrica nei predetti edifici  o  strutture  e  manufatti,
nonche' nelle  relative  pertinenze,  e'  considerata  intervento  di
manutenzione ordinaria  e  non  e'  subordinata  all'acquisizione  di
permessi, autorizzazioni o atti amministrativi  di  assenso  comunque
denominati, ivi inclusi quelli previsti dal  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in  aree
o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere  b)  e  c),  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  individuati  ai  sensi  degli
articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e  fermo  restando  quanto
previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.