Pannelli fotovoltaici sui tetti o in giardino, senza permessi
Sarà considerata manutenzione ordinaria e non subordinata alla richiesta di permessi, l'installazione e l'utilizzo di pannelli fotovoltaici in casa, così il governo punta alle rinnovabili, incentivando dunque il contenimento dei costi in bolletta che tanto stanno gravando sulle tasche degli italiani. Un impianto fotovoltaico domestico, infatti, permette un risparmio in media di 1.500 euro all'anno sulle bollette rispetto al prelievo di energia elettrica dalla rete.
Tutto questo accade per effetto del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 dal titolo: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.50 del primo marzo 2022.
L’installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici (o termici) sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli previsti dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (DLgs 22 gennaio 2004, n. 42). I privati dovranno unicamente richiedere l'allaccio al contatore ad Enel. Il testo recita così:
Art. 9 Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalita', di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle relative pertinenze, e' considerata intervento di manutenzione ordinaria e non e' subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.