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Ambito oggettivo e soggettivo delle detrazioni per l’efficienza energetica degli edifici

Il quadro normativo dei soggetti e delle tipologie edilizie ammessi all’incentivo del 55%, in vigore sino a fine 2012

Scritto da il 13 gennaio 2012 alle 8:25 | 0 commenti

Ambito oggettivo e soggettivo delle detrazioni per l’efficienza energetica degli edifici

Intraprendere interventi di risparmio energetico significa consumare meno energia, ridurre subito le spese di riscaldamento e condizionamento e rendere migliori le condizioni di vita all’interno dell’appartamento migliorando il suo livello di comfort ed il benessere di chi soggiorna e vi abita.

Si partecipa in tal modo allo sforzo nazionale ed europeo per ridurre sensibilmente i consumi di combustibile da fonti fossili proteggendo l’ambiente in cui viviamo e contribuendo alla riduzione dell’inquinamento del nostro paese e dell’intero pianeta.

La manovra del governo Monti denominata decreto Salva-Italia ha interessato anche la materia dell’edilizia sostenibile. In questo campo il decreto ha previsto la proroga della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici fino al 31 dicembre 2012.

La detrazione del 55 % per interventi di risparmio energetico consiste nella possibilità di fruire della detrazione IRPEF/IRES lorda del 55% delle spese sostenute per l’effettuazione di interventi mediante i quali si ottiene un risparmio energetico tra cui:

  • Sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a condensazione, con impianti dotati di pompe di calore a elevata efficienza   e con impianti  geotermici a bassa entalpia;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • interventi di riduzione della trasmittenza termica

I punti di forza di tale agevolazione consistono principalmente

  • nei limiti di spesa molto elevati con notevole risparmio di imposta e
  • nell’ambito soggettivo di applicazione che comprende non  solo soggetti IRPEF ma anche soggetti IRES

Gli immobili oggetto degli interventi possono essere di qualsiasi tipo, può anche trattarsi di immobile rurale o strumentale  e gli interventi possono essere eseguiti solo su edifici già esistenti (unica eccezione è rappresentata dalla installazione dei pannelli solari)

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della detrazione del 55% per l’individuazione dell’edificio oggetto dei lavori, è possibile prescindere dalle risultanza catastali,  deve infatti, essere considerata la definizione di edificio fornita dal D.Lgs n. 192/2005 a nulla rilevando il fatto che lo stesso non costituisca un’autonoma entità catastale.

L’ambito soggettivo della detrazione del 55% ricomprende ogni categoria di soggetti indipendentemente dal titolo di possesso o di detenzione dell’immobile sul quale saranno effettuati gli interventi per il risparmio energetico.

Si distinguono,  pertanto, i soggetti non titolari di redditi di impresa ossia

  • persone fisiche;
  • società semplici e associazioni tra professionisti;
  • enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale

e i soggetti titolari di redditi di impresa

  • ditte individuali;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice;
  • società a responsabilità limitata;
  • società per azioni

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L'autore

Mariapia Raffaele

Laureata in giurisprudenza, abilitata alla professione forense occupandosi prevalentemente di diritto civile, diritto tributario, mediazione e gestione dei conflitti nei micro e macro sistemi.

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